«Devo aprire una partita IVA italiana o mi basta l’OSS?» È la domanda che arriva più spesso da chi vende su Amazon fuori dal proprio Paese — e la risposta cambia a seconda di dove sei stabilito, da dove parte la merce e a chi vendi.
Qui mettiamo in fila le tre strade possibili, con le regole prese dalle fonti ufficiali: identificazione diretta, rappresentante fiscale e regime OSS. Non sono alternative equivalenti, e sceglierne una sbagliata significa accorgersene mesi dopo, quando c’è da sistemare.
Il punto di partenza: dove sei stabilito
Se la tua azienda non è residente in Italia ma fa operazioni rilevanti ai fini IVA sul territorio italiano, devi assolvere gli obblighi IVA italiani. L’Agenzia delle Entrate lo scrive così: «i soggetti non residenti — anche stabiliti in Paesi extra-UE — che intendono effettuare operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto nel territorio italiano possono adempiere agli obblighi IVA nominando un rappresentante fiscale».
Chi è stabilito nell’Unione europea o nello Spazio economico europeo ha però una seconda possibilità: l’identificazione diretta.
Strada 1 — Identificazione diretta
È il canale con cui un soggetto non residente ottiene direttamente una partita IVA italiana, senza intermediari, e gestisce da sé obblighi e diritti.
Secondo l’Agenzia delle Entrate:
- si usa il modello ANR/3;
- è possibile solo per soggetti residenti in altri Paesi UE o in Paesi terzi con cui esistono accordi di reciprocità in materia di imposizione indiretta;
- la dichiarazione va presentata esclusivamente all’Agenzia delle Entrate — Centro operativo di Pescara, via Rio Sparto 21, 65100 Pescara: allo sportello, anche tramite persona delegata, oppure per raccomandata;
- vanno allegate una copia del documento d’identità e la certificazione di soggetto passivo IVA nel Paese d’origine.
Strada 2 — Rappresentante fiscale
È la nomina di un soggetto residente in Italia, dotato di partita IVA, che assolve gli obblighi per conto del non residente. È l’unica via per chi è stabilito in un Paese extra-UE senza accordi di reciprocità.
Le due strade sono alternative, non cumulabili. L’Agenzia delle Entrate è esplicita: il ricorso all’identificazione diretta è alternativo alla nomina del rappresentante fiscale, e chi ha già un rappresentante e vuole passare all’identificazione diretta deve prima chiudere la partita IVA aperta a suo nome dal rappresentante precedente.
È un passaggio che va pianificato: chiusura e riapertura non sono istantanee, e nel mezzo le operazioni non si fermano.
Strada 3 — Il regime OSS
L’OSS è tutt’altra cosa e serve a un problema diverso: non aprire una partita IVA in ogni Paese in cui vendi.
Secondo l’Agenzia delle Entrate, il regime permette di registrarsi elettronicamente ai fini IVA in un unico Stato membro e di presentare un’unica dichiarazione IVA per le vendite effettuate in tutta l’Unione. Copre, fra le altre, le vendite a distanza intracomunitarie di beni, anche quando avvengono tramite interfacce elettroniche, e le prestazioni di servizi a consumatori finali.
Chi era registrato al MOSS al 30 giugno 2020 è stato migrato automaticamente all’OSS dal 1° luglio 2021.
La soglia dei 10.000 euro
Dalle FAQ ufficiali sull’OSS:
- la soglia di 10.000 € è calcolata su base annua e riguarda il fatturato al netto dell’IVA realizzato nell’anno civile precedente, per vendite a distanza intracomunitarie di beni e servizi TTE in tutta l’UE;
- si applica solo alle imprese stabilite in un solo Stato membro;
- si può comunque optare per la tassazione nel Paese di destinazione senza tenere conto della soglia.
Quindi la soglia non è una franchigia universale: se sei stabilito in più di uno Stato membro, non ti riguarda proprio.
Attenzione: l’OSS non copre tutto
È l’equivoco che costa più caro. L’OSS semplifica le vendite a distanza verso i consumatori, ma non sostituisce ogni obbligo locale.
La pagina ufficiale della Commissione europea lo dice chiaramente per il caso dello stabilimento: quando un soggetto passivo ha una stabile organizzazione in uno Stato membro, quello Stato non può essere Stato membro di consumo nel regime unionale, e le cessioni verso consumatori privati in quello Stato vanno dichiarate nella dichiarazione IVA nazionale di quel Paese, non nell’OSS.
Il corollario pratico per chi vende su Amazon: se la tua merce viene stoccata in un altro Paese — come accade con i programmi logistici paneuropei — la tua posizione va verificata caso per caso, perché l’OSS non fa decadere automaticamente ogni registrazione locale. È esattamente il punto su cui conviene farsi assistere prima di attivare un programma, non dopo.
Come si sceglie, in pratica
| Sei stabilito in UE/SEE e vendi a distanza in Italia | Valuta prima l’OSS. Se hai obblighi che l’OSS non copre, serve l’identificazione diretta. |
| Sei extra-UE senza accordi di reciprocità | Rappresentante fiscale: l’identificazione diretta non ti è consentita. |
| Hai una stabile organizzazione nel Paese di consumo | Quelle cessioni vanno nella dichiarazione nazionale di quel Paese, non nell’OSS. |
| Stocchi merce in più Paesi | Posizione da verificare Paese per Paese prima di attivare il programma logistico. |
Checklist prima di aprire il canale
- Scrivi dove sei stabilito e dove hai eventuali stabili organizzazioni. È la variabile che decide tutto il resto.
- Elenca i Paesi in cui la merce viene fisicamente stoccata, non solo quelli in cui vendi.
- Calcola il fatturato dell’anno precedente, al netto IVA, per vendite a distanza intra-UE e servizi TTE: serve per la soglia dei 10.000 €.
- Scegli fra OSS, identificazione diretta e rappresentante fiscale — non «tutte e tre per sicurezza»: identificazione diretta e rappresentante sono alternative.
- Se cambi strada, pianifica la chiusura della posizione precedente prima di aprire la nuova.
- Allinea i dati fiscali in Seller Central a quelli reali della posizione aperta.
Domande frequenti
L’OSS mi evita di aprire partita IVA negli altri Paesi UE?
Per le vendite a distanza che rientrano nel regime sì, perché ci si registra in un unico Stato membro. Ma l’OSS non copre ogni operazione: dove c’è una stabile organizzazione, le cessioni verso consumatori di quel Paese vanno nella dichiarazione nazionale.
Sono extra-UE: posso identificarmi direttamente in Italia?
Solo se sei residente in un Paese terzo con cui esistono accordi di reciprocità in materia di imposizione indiretta. Altrimenti la strada è il rappresentante fiscale.
Ho già un rappresentante fiscale ma voglio gestire tutto da solo.
L’identificazione diretta è alternativa al rappresentante: prima va chiusa la partita IVA aperta dal rappresentante, poi si procede.
La soglia dei 10.000 € vale per ogni Paese?
No: è un valore complessivo annuo sulle vendite a distanza intra-UE e sui servizi TTE in tutta l’Unione, e riguarda solo le imprese stabilite in un solo Stato membro.
Se vuoi che ce ne occupiamo noi
La scelta fra OSS, identificazione diretta e rappresentante fiscale non è una preferenza: dipende da dove sei stabilito, da dove parte la merce e da quali programmi logistici usi. Sbagliarla non blocca le vendite subito — le blocca dopo, quando c’è da regolarizzare.
Seguiamo questa parte per i venditori che gestiamo, insieme agli adempimenti ambientali e alla conformità di prodotto. Se vuoi capire quale strada è la tua, scrivici: il primo confronto è gratuito.
Le informazioni di questa guida sono tratte dalle fonti ufficiali citate nel testo (Agenzia delle Entrate e Commissione europea) e sono aggiornate ad agosto 2026. Non sostituiscono il parere del tuo consulente fiscale: la normativa cambia e ogni posizione ha le sue specificità.
Sospensioni, performance, compliance: parlane subito con un esperto. La call di 30 minuti è gratuita.


























